Gli interventi legati alle agevolazioni del superbonus 110% sugli edifici colpiti dal sisma a partire dal 2009, sono stati aggiornati dalla risoluzione 8/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Cerchiamo di capire le modifiche significative.

In generale, il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022, stabilisce che nei comuni del cratere sismico coinvolti dal 1° aprile 2009 con dichiarazione dello stato d’emergenza, le agevolazioni si applicheranno fino alla scadenza del 31 dicembre 2025.

Tuttavia, sono non poche le perplessità pratiche, per questo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i rapporti tra Superbonus e contributi previsti. In particolare, si esplicita che:

  • è necessario che ci sia un nesso causale tra il danno e l’evento sismico, con conseguente inagibilità del fabbricato; l’attestazione del livello di danno si calcola tramite il rilascio della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), un modulo per il rilevamento speditivo dei danni.
  • i contributi sono esclusi negli edifici danneggiati che non abbiano un nesso diretto con il sisma o non abbiano un livello di danno tale da determinare l’inagibilità.

Per quello che riguarda gli interventi di efficientamento energetico e la maxi detrazione, si rimanda alla lettura del testo integrale della risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.